R.L.S. Rappresentante Lavoratori Sicurezza

Il D.Lgs. 81/2008 ha permesso di stabilire che all’interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale va garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro. Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell’azienda. Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Se l’azienda non dovesse disporre di questi organismi, il Rappresentante verrebbe scelto tra i lavoratori tramite la solita votazione. Il RLS svolge tutta una serie di compiti molto importanti all’interno dell’azienda, volti a dimostrare un costante interessamento rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. In base all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il Responsabile deve: effettuare una consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi; accedere ai luoghi di lavoro in cui sono presenti dei rischi; dare un parere sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; effettuare una consultazione in merito all’organizzazione della formazione e sulla designazione del RSPP e degli addetti in materia di lotta antincendio e primo soccorso; provvedere alla ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative; provvedere a promuovere, elaborare, individuare e attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; poter fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) se ritiene che le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate dal datore di lavoro non sono idonee.