Corsi sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008
R.S.P.P. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro, può svolgere direttamente il ruolo di RSPP (insieme a quello di primo soccorso e prevenzione incendi). Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha l’obbligo di seguire un corso di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, in riferimento alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro dove intende svolgere la sua funzione. Il contenuto del corso di formazione deve seguire quanto indicato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, il datore di lavoro è tenuto a frequentare anche corsi di aggiornamento. Le capacità e i requisiti dell’RSPP devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro che intende essere RSPP deve avere almeno un diploma di scuola superiore, insieme all’attestato rilasciato in seguito alla frequenza di corsi di formazione. Può svolgere la funzione di RSPP anche coloro che non hanno un diploma di scuola superiore ma hanno svolto la medesima funzione per almeno sei mesi. Chi svolge la funzione di RSPP è tenuto a individuare i fattori di rischio, a effettuare la valutazione del rischio e a individuare le misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro. Inoltre, deve elaborare delle procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali e proporre programmi di formazione e informazione per i lavoratori. Infine, partecipa alla riunione periodica.
16 ore (rischio basso)
32 ore (rischio medio)
48 ore (rischio alto)
RSPP E ASPP - MOD. A + B + C
Il corso nasce per rispondere alle esigenze di formazione provenienti dal D.Lgs. 195/2003, che ha introdotto un significativo cambiamento rispetto all’ex D.Lgs. 626/94 (attuale Dlgs 81/2008), con l’art. 8-bis che richiede, per la prima volta, una “qualifica professionale” per le persone, interne o esterne ad un’organizzazione, come “Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori (ASPP – RSPP)”. Per rivestire tale ruolo è prevista la partecipazione a specifici corsi di formazione da parte sia degli Addetti che dei Responsabili SPP. Il corso è predisposto in modo perfettamente conforme a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, per quel che riguarda sia i contenuti specifici, che le indicazioni metodologiche e le modalità di valutazione e certificazione.
Modulo A – 28 ore
Formazione di base per RSPP e ASPP, validità permanente
aggiornamento quinquennale
Modulo C – 24 ore
Gestionale – Relazionale, solo per RSPP
validità permanente
R.L.S. RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA
Il D.Lgs. 81/2008 ha permesso di stabilire che all’interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale va garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro. Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell’azienda. Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Se l’azienda non dovesse disporre di questi organismi, il Rappresentante verrebbe scelto tra i lavoratori tramite la solita votazione. Il RLS svolge tutta una serie di compiti molto importanti all’interno dell’azienda, volti a dimostrare un costante interessamento rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. In base all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il Responsabile deve: effettuare una consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi; accedere ai luoghi di lavoro in cui sono presenti dei rischi; dare un parere sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; effettuare una consultazione in merito all’organizzazione della formazione e sulla designazione del RSPP e degli addetti in materia di lotta antincendio e primo soccorso; provvedere alla ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative; provvedere a promuovere, elaborare, individuare e attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; poter fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) se ritiene che le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate dal datore di lavoro non sono idonee.
ADDETTO ANTINCENDIO
I lavoratori che hanno ricevuto l’incarico dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione. Il D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo dedicato per il personale che fa parte della Squadra Antincendio Aziendale. Il Corso Antincendio presenta il triangolo del fuoco, per schematizzare il fenomeno, ed affronta situazioni concrete con le relative procedure d’intervento per la gestione dell’emergenza in caso di incendio. I contenuti sono strutturati in modo tale da essere utili ad aziende di qualsiasi settore produttivo e conformi a quanto indicato nel D.M. 10/03/98 (formazione antincendio nei luoghi di lavoro). Il Corso Antincendio, in base alla classe di rischio di appartenenza dell’azienda, come indicato dall’All. 9 del Dm 10/03/98, può essere di livello Basso (4 ore), Medio (8 ore). In base agli aggiornamenti periodici richiesti dal D.Lgs. 81/08, è consigliabile effettuare ogni 3 anni.
4 ore
(rischio basso)
Aggiornamento triennale
8 ore
(rischio medio)
Aggiornamento triennale
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
Il corso ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al pronto soccorso aziendale, in maniera efficace ed esauriente, trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie abilità di natura pratica. Ogni datore di lavoro è obbligato dalla legge ad assicurare a tutti i propri lavoratori, dipendenti oppure ‘atipici’, il mantenimento della loro salute e della loro integrità psico-fisica all’interno dei luoghi di lavoro. Per sottolineare la centralità dei lavoratori, il nuovo Testo Unico ha ribadito la fondamentale importanza della informazione e della formazione dei lavoratori, cioè l’aggiornamento, la preparazione e l’addestramento specifico dei lavoratori sulle norme di sicurezza. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di addetto al primo soccorso aziendale (pronto soccorso) purché abbia frequentato uno specifico corso di formazione. L’obbligo della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica a tutte le aziende che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile, quindi anche ai soci prestatori di lavoro in società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, agli studenti che frequentano laboratori, a chi effettua stage presso un’Azienda, etc. L’obbligo del datore di lavoro non si limita alla consegna di un opuscolo illustrativo: il lavoratore deve essere messo in condizioni di capire l’importanza del modo di lavorare in sicurezza per la tutela della propria integrità fisica e di quella dei colleghi.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN BASE AGLI ART. 36/37 DEL D.LGS. 81/08 ED ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011
La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 16 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e che sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda. I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l’accesso ai reparti produttivi e che svolgono attività d’ufficio eventualmente con uso del videoterminale (quali ad esempio: impiegato amministrativo, impiegato commerciale, centralinista, addetto al front office e/o back office) potranno seguire il modulo di carattere specifico per “attività d’ufficio” della durata di 4 ore. Inoltre i Lavoratori devono effettuare un Aggiornamento della durata di 6 ore ogni 5 anni. Il primo quinquennio dall’entrata in vigore dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 scadrà il giorno 11/01/2017.
8 ore
(rischio basso)
Aggiornamento quinquennale
12 ore
(rischio medio)
Aggiornamento quinquennale
16 ore
(rischio alto)
Aggiornamento quinquennale
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER PREPOSTO
L’art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08, definisce il preposto “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
8 ore
Aggiornamento quinquennale
PIMUS CORSO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI
Nei lavori in cui è necessario montare e smontare un ponteggio, i lavoratori devono essere adeguatamente preparati alle operazioni previste. Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso pimus dedicato sia ai lavoratori che ai preposti; questi ultimi, in particolare, hanno anche il compito di sorvegliare le attività di montaggio e smontaggio. L’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08 ha dettagliato la durata ed i contenuti del corso. La formazione comprende sia una parte teorica che una parte pratica. Inoltre, vi è l’obbligo di redazione da parte dell’impresa che monta e smonta i ponteggi di un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS). Il corso ha una durata di 28 ore e scadenza quadriennale. Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento PIMUS della durata di 4 ore.
28 ore
Aggiornamento quadriennale
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Il corso è rivolto ad architetti, ingegneri, geometri e tecnici del settore edile che desiderano sviluppare nuove conoscenze nell’ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, con l’obiettivo di acquisire competenze e professionalità in grado di essere spendibili nel settore edilizio e di migliorare la cronica necessità di sicurezza dei cantieri italiani. Ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 i titoli di studio che autorizzano la partecipazione dei seguenti corsi sono: Laurea magistrale o laurea triennale in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie, scienze forestali. Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico. Il corso è inoltre aperto ai laureandi delle sopraindicate discipline, che potranno esercitare dopo l’acquisizione del proprio titolo di laurea.
120 ore
Aggiornamento quinquennale